Responsabilità civile

Il limite del massimale va riferito alla tabella vigente al momento del sinistro

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 18 marzo 2022, n. 8900.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. n. 7247/2006

Cass. n. 23870/2006

Cass. n. 15900/2014

Cass. n. 22893/2012

Cass. n. 11552/2013

Cass. n. 16148/2019

Cass. n. 1168/2020

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Con atto di citazione in appello, A.C., A. G., G. G., M.R.G. e G.G., in proprio e in qualità di eredi di G.G. (attore deceduto nelle more del giudizio) e di F.G., interponevano gravame, dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta nei confronti di A. C., della compagnia assicuratrice F.I.R.S. Italiana di assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.), nonché della Generali Assicurazioni S.p.A. (quale impresa designata, ex lege, dal Fondo di Garanzia alle Vittime della Strada, alla liquidazione dei sinistri della F.I.R.S. S.p.A. in L.C.A.), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del congiunto F. G., in data 5 aprile 1992, in occasione del sinistro stradale verificatosi a seguito della perdita di controllo della moto, procedente ad elevatissima velocità, condotta da C. C. e di proprietà di A. C., su cui il medesimo G. viaggiava come terzo trasportato.

Si costituiva in giudizio soltanto la F.I.R.S. S.p.A. in l.c.a., la quale insisteva per il rigetto del gravame.

L’adita Corte territoriale, ascritta a C. C. la responsabilità nella causazione del sinistro, accoglieva il gravame interposto dagli appellanti predetti e, per l’effetto, condannava, in solido tra loro, A. C. e Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, al pagamento della somma di euro 310.400,00 in favore di A. C., della somma di euro 194.000,00 in favore di ciascuno dei restanti attori, nonché della somma di euro 310.400,00, in favore di tutti gli attori, per le rispettive quote, quali eredi di G. G., deceduto nel corso del giudizio; somme liquidate “all’attualità, entro il massimale di polizza, riferito a ognuno dei predetti congiunti” e che andavano “devalutate al momento del sinistro e maggiorate degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza”.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G. I. S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Ciò premesso, è principio consolidato che, in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

In tal senso, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A", richiamata dal citato art. 21, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumono noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata. Dunque, nella specie, viene in rilievo una questione giuridica che ben può essere esaminata in questa sede di legittimità, giacché rilevabile d’ufficio e non implicante un accertamento di fatto, comportando soltanto la verifica della correttezza del giudizio di sussunzione dei fatti già accertati dal giudice di merito (la misura del risarcimento riconosciuto agli attori) nella norma giuridica che regola la fattispecie costitutiva del diritto azionato dagli attori.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall’impresa designata (come nella specie) o cessionaria, resta assoggettato al limite fissato dall’art. 21, ultimo comma, L. n. 990/1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall’art. 4, D.L. n. 576/1978, convertito nella L. n. 738/1978, cioè ai cosiddetti “massimali minimi di legge”, indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui all’art. 9, comma secondo, della medesima legge n. 990, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l’operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data.

Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato in ipotesi di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria) e con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall’art. 22 della legge n. 990 del 1990 (norma, applicabile ratione temporis, oggi sostituita dall’art. 145, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora.

Va, difatti, rammentato che, nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l’obbligazione a carico dell’assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza ovvero in quello di legge (nella fattispecie disciplinata, ratione temporis, dagli artt. 19 e 21, L. n. 990/1969), non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall’assicuratore - che ritardi ingiustificatamente il pagamento - secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma dell’art. 1224 c.c., ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive.

Nella specie, ai sensi della Tabella A, richiamata dall’art. 21 della legge n. 990 del 1969, all’epoca del sinistro (5 aprile 1992) il massimale catastrofale (in base al d.P.R. 09/02/1990) era di lire 1.500.000.000 e dunque di euro 774.685,35.

La liquidazione operata dalla Corte di appello [euro 310.400,00 in favore di A. C., euro 194.000,00 in favore di ciascuno dei restanti attori – G., M. R., G. A. G. -, nonché euro 310.400,00, in favore di tutti gli attori, per le rispettive quote, quali eredi di G. G., deceduto nel corso del giudizio; somme liquidate “all’attualità, entro il massimale di polizza, riferito a ognuno dei predetti congiunti” e che andavano “devalutate al momento del sinistro e maggiorate degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza”] risulta, quindi, superiore al massimale di legge anzidetto ed effettuata in contrasto con i principi sopra enunciati.

Esito

Cassa con rinvio la sentenza n. 421/2019 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 28/03/2019

Riferimenti normativi

Art. 21, u.c., L. n. 990/1969

Art. 4, D.L. n. 576/1978

Art. 1224 c.c.

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