Famiglia, minori e successioni

Il giudice non è vincolato all’accordo tra i genitori che esclude il mantenimento ai figli

La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2022, n. 5777.

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi:

Cass. 24 gennaio 2022, n. 1993

Cass. 6 agosto 2020, n. 16739

Cass. 24 agosto 2018, n. 21178

Cass. 23 ottobre 2017, n. 25055

Cass. 22 maggio 2014, n. 11412

Cass. 20 giugno 2012, n. 10174

Cass. 18 marzo 2010, n. 6606

Cass. 3 agosto 2007, n. 17043

Cass. 12 dicembre 2005, n. 27391

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Con la decisione in commento, la Cassazione traccia i contorni del potere officioso del giudice nella tutela del superiore interesse del minore rispetto all’attuazione del diritto complesso e dinamico al mantenimento nell’ambito della crisi della coppia genitoriale.

Analisi del caso

Nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale, i coniugi – genitori di una figlia minorenne affetta da gravi patologie neurologiche – avevano raggiunto un accordo che non prevedeva la corresponsione di somme destinate al mantenimento della bambina. I giudici di merito, ritenendo tale (mancata) pattuizione in contrasto con l’interesse della minore, avevano posto a carico del padre un assegno di euro 300 mensili, oltre ad adeguamento ISTAT, per il mantenimento della figlia, affidata in via esclusiva alla madre.

Per questo, il padre ha presentato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei quali ha in sostanza lamentato, da un lato, l’omessa considerazione dell’accordo tra le parti raggiunto e connotato dalla rinuncia espressa dalla madre a percepire il contributo paterno al mantenimento della figlia; e, dall’altro, il mancato apprezzamento – all’atto della determinazione officiosa del contributo al mantenimento – della somma percepita mensilmente dalla minore a titolo di indennità previdenziale, nonché della gratuità delle cure erogate in favore di quest’ultima.

La soluzione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati nel diritto vivente della materia.

In particolare, secondo la Suprema Corte, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.

Il diritto dei figli al mantenimento nella crisi della coppia genitoriale

Come ricostruito nella motivazione della decisione annotata, l’art. 337-ter, co. 1, c.c., stabilisce il diritto “complesso” (in quanto costituito da elementi materiali e immateriali) e dinamico (in quanto calibrati in considerazione delle mutevoli esigenze della prole) dei figli minori di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori; diritto che trova la sua fonte proprio nel rapporto di filiazione.

Ai sensi dell’art. 337-ter, comma 2, c.c., qualora la situazione familiare e di convivenza dei genitori muti per separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, la tutela del menzionato diritto è affidata al giudice, il quale “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, determinando “la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all'educazione dei figli”. Nel far ciò, il giudice “rende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.

Con specifico riferimento, poi, all’assegno di mantenimento, l’art. 337-ter, comma 4, c.c., prevede che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

Ebbene, nella decisione in commento, i giudici di legittimità hanno enumerato le conseguenze che è dato trarre dalla disciplina richiamata.

In particolare, secondo la Cassazione:

- i provvedimenti per i minori vanno adottati dal giudice nell’esclusivo interesse morale e materiale degli stessi che assume rilievo centrale;

- ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei minori e gli accordi tra genitori possono essere recepiti sempre che non siano contrari all’interesse dei minori;

- l’onere del mantenimento grava su ciascun genitore in misura proporzionale al reddito, salvo un diverso accordo la cui non contrarietà all’interesse dei minori è onere del giudice vagliare;

- il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare secondo i criteri normativamente fissati;

- a tal fine al giudice è attribuito un ampio potere istruttorio esercitabile d'ufficio per accertare le reali condizioni economiche e patrimoniali dei genitori.

Tali considerazioni hanno portato la Suprema Corte a dare continuità ai principi a tenore dei quali:

- la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti;

- in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum;

- l’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.

Rispetto a tale quadro, la Cassazione ha però recentemente precisato che il regime legale dell’affidamento condiviso, tuto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; e che, nell’interesse di quest’ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (da ultimo, Cass. 24 gennaio 2022, n. 1993).

Alla luce di tali principi, la Cassazione ha potuto confermare la decisione della Corte di appello che, nel caso di specie, aveva imposto il versamento dell’assegno muovendo dal superiore interesse della minore e determinando un importo considerato congruo avuto riguardo anche alla patologia sofferta dalla minore, tale da implicare verosimilmente maggiori spese e maggiore sacrificio di tempo da parte del genitore affidatario.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’indennità previdenziale percepita dalla figlia non è sostitutiva dell’onere di mantenimento che grava su ciascun genitore.

Riferimenti normativi:

Art. 337-ter, c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Diritto di famiglia - Formulario commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
Famiglia e diritto
Risparmi 20% € 285,00
€ 228,00
L'amministratore di sostegno
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia
Risparmi 5% € 40,00
€ 38,00
Dividere i beni in comunione
Risparmi 5% € 60,00
€ 57,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00
Trattato di Diritto di Famiglia
Risparmi 30% € 280,00
€ 196,00
Successioni e contenzioso ereditario
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
Responsabilità civile e penale della famiglia
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia
Risparmi 5% € 130,00
€ 124,00
I contratti nella famiglia
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio
Risparmi 30% € 40,00
€ 28,00
Commentario breve al Diritto della famiglia
Risparmi 30% € 180,00
€ 126,00
Unioni civili e contratti di convivenza
Risparmi 30% € 30,00
€ 21,00
La famiglia in crisi
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50
Famiglia e Patrimonio
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
La separazione nella famiglia di fatto
Risparmi 30% € 42,00
€ 29,40
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50