Crisi d'impresa

Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: no alle domande tardive

Nella liquidazione del patrimonio il sistema vigente non prevede alcun meccanismo di ammissibilità e di trattazione delle domande tardive. Il problema che si pone è se le domande trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore siano ammissibili o meno. Secondo il Tribunale di Bologna, la presentazione di una domanda tardiva è consentita solo qualora il creditore dimostri di non essere stato informato dell’onere di presentarla. Tuttavia, secondo il Tribunale di Bologna con la decisione dell’11 febbraio 2022, la circostanza per cui il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione non sia fissato dalla legge e non sia espressamente qualificato come perentorio, induce a ritenere che esso sia ordinatorio.

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi

Trib. Lucca 22 gennaio 2021

Trib. Forlì 23 giugno 2020

Trib. Ancona 14 novembre 2019

Difformi

Trib. Brescia 17 novembre 2021

Trib. Mantova 1 febbraio 2021

Trib. Udine 7 luglio 2020

Nel caso in esame il Tribunale di Bologna si è pronunciato in merito alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

La pronuncia trova la propria origine nella circostanza per cui alcuni creditori hanno presentato domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio di un debitore oltre il termine fissato dai liquidatori. A seguito di alcune contestazioni mosse dai creditori, i liquidatori hanno presentato istanza ex art. 14 octies legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il sistema vigente non prevede alcun meccanismo di ammissibilità e di trattazione delle domande tardive, ha esaminato le singole richieste formulate dai creditori oltre il termine inizialmente stabilito.

La pronuncia del Tribunale romagnolo consente di svolgere qualche breve riflessione circa il termine entro cui i creditori possono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio. Il problema che si pone è se le istanze trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore siano ammissibili o meno.

Come è noto, la legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, riguardante i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali. A tal fine, il legislatore ha previsto tre diversi procedimenti: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, destinato a tutti i debitori non fallibili; il piano del consumatore, riservato esclusivamente a tale categoria di debitori; la liquidazione del patrimonio, che rappresenta un percorso autonomo e alternativo rispetto alle altre due, e aperto a tutti i debitori non fallibili.

Nella liquidazione del patrimonio la fissazione del termine entro il quale i creditori devono trasmettere le istanze di insinuazione è rimesso alla discrezionalità del liquidatore. Peraltro, nel vigore della legislazione attuale, nulla è previsto con riferimento alla possibilità di presentare domande tardive di partecipazione alla liquidazione.

La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, la quale, tuttavia, non ha adottato soluzioni univoche. Infatti, secondo un primo orientamento, la discrezionalità di cui gode il liquidatore gli consente di tenere in considerazione le esigenze della singola procedura e di fissare un termine vincolante per la presentazione delle domande (cfr. Trib. Lucca 22 gennaio 2021; Trib. Ancona 14 novembre 2019).

Di diverso avviso è altra parte della giurisprudenza, secondo la quale è possibile presentare istanze di ammissione al passivo del debitore sovraindebitato anche dopo il termine fissato dal liquidatore, di modo che il creditore non venga privato del diritto ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito (Trib. Brescia 17 novembre 2021; Trib. Mantova 1 febbraio 2021; Trib. Udine 7 luglio 2020).

Su di una posizione intermedia si colloca un’altra pronuncia, alla stregua della quale è inammissibile l'istanza di ammissione del credito alla liquidazione del patrimonio presentata dopo che sia trascorso un anno dal termine indicato dal liquidatore e in assenza di una giustificazione circa i motivi del ritardo e dell'impossibilità di una sua presentazione anticipata (Trib. Forlì 23 giugno 2020).

Nel caso in esame, il Tribunale di Bologna ha affermato che la presentazione di una domanda tardiva è consentita solo qualora il creditore dimostri di non essere stato informato dell’onere di presentarla. L’ammissibilità delle domande è estesa anche a situazioni in cui l’istanza sia trasmessa entro il termine assegnato ai creditori per le osservazioni.

La soluzione adottata non appare pienamente condivisibile se solo si considera che la circostanza per cui il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione non sia fissato dalla legge e non sia espressamente qualificato come perentorio, induce a ritenere che esso sia ordinatorio. In altre parole, non sembra possibile riconoscere l’esistenza di fattispecie di decadenza dal diritto a far valere un credito in assenza di una specifica indicazione legislativa in tal senso. Se questo è vero, ne discende quale logico corollario che anche le domande di insinuazione trasmesse oltre la data indicata dal liquidatore devono essere esaminate ai fini della formazione del passivo del debitore sovraindebitato e non possono automaticamente essere escluse solo perché tardive. Naturalmente, a soluzione diversa deve giungersi qualora l’istanza venga trasmessa dopo che il liquidatore abbia predisposto il progetto di stato passivo (Trib. Udine 15 gennaio 2022).

Tuttavia, è necessario sottolineare che domande inviate a ridosso del termine possono creare non pochi problemi al liquidatore ai fini della formazione dello strato passivo; pertanto, sarebbe preferibile che ciascun creditore rispetti la data indicata nella comunicazione di cui all’art. 14 sexies legge 27 gennaio 2012, n. 3 e che, in caso contrario, giustifichi il proprio ritardo.

Del resto, una soluzione di questo tipo è stata adottata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (C.C.I.I.), ove l’art. 273, comma 7, prevede espressamente che la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. In questo modo ai creditori non è preclusa la possibilità di trasmettere domande tardive, ma è subordinata all’esistenza di una specifica causa esimente.

Riferimenti normativi:

Art. 14 octies, L. n. 3/2012

Art. 14 sexies, L. n. 3/2012

 

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