In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. É quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 19 gennaio 2021, n. 777.
È stata impugnata l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi, con la quale veniva rigettata l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore dell’avvocato S. in relazione al procedimento civile nel quale era stata ammessa al gratuito patrocinio l’assistita DC.
La gravata ordinanza confermava il decreto di liquidazione che aveva dimidiato i compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio rispetto a quelli liquidati nella sentenza in favore della controparte risultata vittoriosa in giudizio.
Nella sostanza, la parte ricorrente lamenta la subita dimidiazione delle spese liquidate rispetto a quelle dovute da parte del soccombente nella causa in cui veniva espletata la difesa in favore dell’ammesso al gratuito patrocinio.
L’impugnata ordinanza ha ritenuto non necessaria l’equivalenza tra le due suddette entità di spese.
La decisione gravata risulta conforme all’orientamento, ormai consolidato, che esclude la necessaria coincidenza delle liquidazioni dei compensi a favore dello Stato e a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Si è, in particolare, affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Statoexart. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.