Tributario

Agenzia delle entrate-Riscossione: cosa è cambiato dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2017 sono state sciolte le società del gruppo Equitalia ed è nato l’ente pubblico economico “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. La procedura del pignoramento diretto era già prevista in precedenza, ma diventa ora più facile e veloce dal momento che il nuovo ente ha accesso diretto alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, nonché a quella dell'INPS, potendo conoscere più agevolmente la situazione del debitore. Con riguardo ai pignoramenti immobiliari, a seguito del DL 50/2017 (in vigore dal 24.4.2017) si amplia poi per l’agente della riscossione la possibilità di procedere, applicandosi d’ora in poi il limite di euro 120.000,00 non al singolo bene ma al complesso dei beni del debitore.

Dal 1° luglio 2017, come previsto dal D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia Spa, la quale continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione) ed è nato l’ente pubblico economico, “Agenzia delle entrate-Riscossione”.

A partire da tale data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all’“Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attività del nuovo ente è monitorata dall'Agenzia delle entrate, secondo principi di trasparenza e pubblicità.

L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione sul territorio nazionale (Sicilia esclusa). Può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con esclusione delle società di riscossione e delle società da esse partecipate.

L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 21.3.1958, n. 259.

Con DPCM 5.6.2017 è stato approvato lo Statuto del nuovo ente.

Il nuovo portale internet

Sul nuovo portale, gli utenti hanno a disposizione un veroe proprio sportello virtuale: entrando nell’area riservata con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoriapagare cartelle e avvisichiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila eurosospendere la riscossione nei casi previsti dalla leggerichiedere il servizio di “alert” attraverso SMS, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla definizione agevolata.

La riscossione con il pignoramento diretto

Il nuovo ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate ha a sua disposizione l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, nonché a quella dell'INPS, con possibilità di conoscere i dati relativi al rapporto di lavoro, per poter eventualmente procedere al pignoramento di stipendio, pensione, indennità ecc. in materia diretta.

La procedura del pignoramento diretto è comunque la medesima già in vigore in precedenza e non costituisce un elemento di novità. Già Equitaliapoteva procedere senza dover adire il giudice.

Il pignoramento diretto è infatti previsto dagli articoli 72 bis e seguenti del DPR n. 602/1973 e permette all’agente per la riscossione di avviare l’esecuzione forzata secondo una procedura più semplice rispetto a quella ordinaria: l’agente, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può inviare la comunicazione di pignoramento alla banca e al debitore. Trascorsi ulteriori 60 giorni, se il debitore non ha versato il dovuto e non ha chiesto la rateazione, può essere eseguitoil pignoramento.

Tale procedura resta invariata e viene ora attivata con le stesse regole dalla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quali sono i nuovi poteri dell’Agenzia delle Entrate

Il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dal Decreto Legge n. 193/2016, può utilizzare le banche dati e le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, nonché dell’Inps.

Per il nuovo ente di riscossione è dunque ora più facile conoscere l’effettiva disponibilità economica del debitore. Questa è la vera portata innovativa della modifica dell’ente di riscossione dal 1° luglio, in quanto l’Erario potrà reperire informazioni più velocemente e pertanto eseguire più facilmente l’eventuale pignoramento del conto corrente o del quinto dello stipendio.

 

Più facili i pignoramenti immobiliari dopo il DL 50/2017

In tema di pignoramenti, merita ricordare anche le novità in materia di pignoramenti immobiliari introdotte dal DL 50/2017 ora convertito.

L’art. 8 del D.L. 50/2017 (in vigore dal 24.4.2017) ha modificato l’art. 76, c. 2 del D.P.R. 602/73, estendendo di fatto la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari.

A seguito della modifica, il concessionario della riscossione può procedere se il valore totale dei beni posseduti dal debitore (e non più il singolo bene da espropriare) diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è almeno pari a 120.000 euro.

Si amplia dunque la possibilità di procedere con l’espropriazione immobiliare.

Resta fermo il divieto di pignoramento dell’abitazione principale, a prescindere dall’entità del credito e dal valore dell’immobile: non può essere pignorata l’abitazione principale, purché questa sia l'unico immobile di proprietà del contribuente, sia un'abitazione civile e non rientri nelle categorie delle abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Per quanto riguarda gli altri immobili, invece, fino all'entrata in vigore del DL 50/2017, il pignoramento era possibile solo se il valore del singolo immobile non era inferiore a 120.000,00 euro. Ora l'esproprio diventa possibile se tutto il patrimonio immobiliare del debitore (comprensivo dell’abitazione principale) non è inferiore a tale soglia. L’agente della riscossione può dunque procedere se il contribuente ha un debito verso l’Erario di almeno 120.000,00 euro e se il valore catastale del totale degli immobili posseduti è almeno pari a 120.000,00 a euro.

Riferimenti normativi:

art. 1 e segg., Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193

art. 8, Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50

DPCM 5.6.2017

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