In sede di controllo formale possono essere disconosciute le detrazioni per risparmio energetico

Poiché non v'è dubbio che le detrazioni per interventi di risparmio energetico siano ricomprese nella generale previsione di cui alla lett. b) del citato art. 36 ter, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, legittimamente l'Ufficio, all'esito del controllo formale dei documenti prodotti dal contribuente, può recuperare le somme dovute. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 8578/2021.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da F. D. A. contro tre cartelle di pagamento, relative rispettivamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, emesse dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973.

Con tali atti, all'esito del controllo formale, venivano recuperate a tassazione le spese di riqualificazione energetica sostenute dal contribuente in quanto non rientranti tra gli interventi ammessi al beneficio della detrazione d'imposta.

Rilevava la CTR che i casi previsti dall'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nei quali è consentita l'iscrizione a ruolo dei tributi senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa.

Pertanto, il disconoscimento delle detrazioni per gli interventi di risparmio energetico deve essere fatto mediante avviso di accertamento, senza che tale contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, giacché detto disconoscimento presuppone un'attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma suddetta.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.

Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare applicazione il controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, pur vertendosi nell'ipotesi di cui alla lett. b) della norma suddetta, la quale prevede che l'Ufficio può escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, nel novero delle quali rientravano le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica realizzati dal contribuente.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

L'art. 36 ter, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 - rubricato «Controllo formale delle dichiarazioni» - dispone che «Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria provvedono al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze». Tale controllo formale consente, tra l'altro, a sensi del comma 2, lett. b), agli Uffici di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti. Si tratta, dunque, di un controllo che non ha carattere generalizzato, essendo effettuato in base ai criteri selettivi fissati dal Ministero e riguardando alcune «voci» della dichiarazione, che devono essere giustificate documentalmente.

Nel caso ci siano differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente è invitato, ai sensi del comma 3, dall'Ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Posto che non è contestato che l'Ufficio abbia provveduto ad attivare il necessario contraddittorio procedimentale con il contribuente, non v'è dubbio che le detrazioni per interventi di risparmio energetico siano ricomprese nella generale previsione di cui alla lett. b) del citato art. 36 ter, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sicché legittimamente l'Ufficio, all'esito del controllo formale dei documenti prodotti dal contribuente, ha emesso le cartelle di pagamento impugnate.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal controricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.

Esito:

Cassa, con rinvio, la sentenza n. 593/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/10/2017;

Riferimenti normativi:

Art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973

 

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Potrebbe interessarti

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso penale per cassazione
Risparmi 12% € 65,00
€ 57,00
Commentario breve al Codice penale
Risparmi 5% € 250,00
€ 237,50
L'amministratore di sostegno
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Crisi d'impresa e insolvenza 2024
Risparmi 5% € 135,00
€ 128,25
L'onere della prova
Risparmi 5% € 160,00
€ 152,00
La responsabilità in medicina
Risparmi 5% € 110,00
€ 104,50
Commentario breve al Codice di Procedura civile
Risparmi 5% € 300,00
€ 285,00
Cybercrime
Risparmi 5% € 130,00
€ 123,50
Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza
Risparmi 5% € 210,00
€ 199,50
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
Codice di procedura civile e disposizioni di attuazione
Risparmi 5% € 25,00
€ 23,75
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit
Risparmi 5% € 170,00
€ 161,50
Ricorso civile per cassazione
Risparmi 5% € 59,00
€ 56,05
Codice di procedura penale commentato
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Gli organi nel vigente codice della crisi d'impresa
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00