Emergenza Covid-19: i riflessi in campo societario del D.L. liquidità

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Al fondo dell’articolo, una tabella riassuntiva di tutte le novità apportate alla materia societaria dal Decreto liquidità.

Disposizioni in tema di riduzione del capitale sociale (art. 6)

Sono state in primo luogo introdotte misure volte ad evitare di costringere gli amministratori di s.p.a., s.r.l. e società cooperative a scegliere tra la immediata messa in liquidazione della società, a fronte della perdita di continuità dell’impresa, e l’assunzione di responsabilità per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c.

L’art. 6 del D.L. in esame prevede infatti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non trovino applicazione gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Tali norme prevedono che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano convocare senza indugio l’assemblea della società per gli opportuni provvedimenti: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea dovrebbe poi essere convocata per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Fino al 31 dicembre 2020 non opererà neppure la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci di s.p.a. di cui all'art. 2446, comma 1, c.c.

Disposizioni in tema di redazione del bilancio (art. 7)

Come si legge nella Relazione illustrativa al D.L., l’applicazione delle ordinarie regole in tema di bilancio comporterebbe l’obbligo, per la maggior parte delle società, di redigere i bilanci dell’esercizio in corso senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo. Normalmente, infatti, si ha continuità aziendale quando l’impresa, attraverso lo svolgimento della propria attività operativa, è in grado di pervenire ad una soddisfacente condizione di economicità, intesa come capacità di preservare l’equilibrio economico della gestione attraverso il conseguimento di ricavi superiori ai costi di esercizio, di consentire una congrua remunerazione del capitale di rischio, di mantenere l’equilibrio monetario della gestione e di soddisfare le aspettative degli shareholders e in generale di tutti gli stakeholders aziendali.

Al fine di conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, il D.L. prevede che, nel bilancio di esercizio 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis, comma primo, n. 1), c.c. (a mente del quale “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”) possa comunque essere operata se la stessa risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla attuale situazione di emergenza, si trovavano già in stato di perdita di continuità. Tale disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Nell’attuale situazione si prevede quindi la possibilità di valutare la ricorrenza del presupposto della continuità aziendale sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato dalla società anteriormente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Resta poi ferma in materia di approvazione del bilancio di esercizio la previsione – anch’essa frutto della legislazione emergenziale - di cui all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, quanto alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza connesso all’insorgenza dell’epidemia COVID-19.

Disposizioni in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

Accanto alle sopra illustrate misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza, che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Il D.L. esonera infatti da postergazione i finanziamenti effettuati in favore delle società dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020: viene dunque sospesa l’operatività degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., al fine di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese.

Com’è noto, infatti, i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono postergati se, nel momento storico in cui il socio ha concesso il finanziamento e in considerazione dell'attività svolta dalla società, vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento: la ratio degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è quella di sanzionare il fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione nominale, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre la loro esposizione al rischio d’impresa.

Nell’attuale situazione congiunturale, l’applicazione della postergazione disincentiverebbe il necessario coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento in favore della società.

Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15-16)

Il D.L. in esame, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, ampliafino al 31 dicembre 2020 - l’ambito di intervento della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

E’ inoltre prevista la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

Viene poi esteso fino al 31 dicembre 2020 il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti. Nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

Trasparenza finanziaria (art 17)

In materia di trasparenza finanziaria, sono stati integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 TUF (“Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti”) per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente la soglia rilevante per le comunicazioni (portandola al 5%) per le società ad azionariato particolarmente diffuso, anche se prive di un elevato valore di mercato.

D.L. LIQUIDITA’

MISURE ADOTTATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)

fino al 31 dicembre 2020

- in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, gli amministratori non sono tenuti a convocare l’assemblea della società

- non opera l’obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, né, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo di ridurre il capitale e di aumentare al contempo il medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o di trasformare la società

- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, 2482 ter, 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

- per il bilancio di esercizio 2020, possibilità di valutare la ricorrenza del presupposto della continuità aziendale sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato dalla società anteriormente al 23 febbraio 2020

- la disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati

art. 2423 bis, comma 1, n. 1), c.c.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

esonero da postergazione per i finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020

artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.

Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica artt. 15-16)

estensione della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019

art. 4 bis, comma 3, D.L. 21 settembre 2019 n. 105, convertito con L. 18 novembre 2019 n. 133; art. 1, comma 8 bis, art. 1 bis comma 2 e 3 bis, artt. 2 e 2 bis D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito con L. 11 maggio 2012 n. 56

Trasparenza finanziaria (art 17)

la CONSOB può abbassare sino al 5% la soglia per la comunicazione di partecipazioni rilevanti per le società ad azionariato diffuso

art. 120 TUF

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Potrebbe interessarti

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso penale per cassazione
Risparmi 12% € 65,00
€ 57,00
Commentario breve al Codice penale
Risparmi 5% € 250,00
€ 237,50
L'amministratore di sostegno
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Crisi d'impresa e insolvenza 2024
Risparmi 5% € 135,00
€ 128,25
L'onere della prova
€ 128,00
La responsabilità in medicina
Risparmi 5% € 110,00
€ 104,50
Commentario breve al Codice di Procedura civile
Risparmi 5% € 300,00
€ 285,00
Cybercrime
Risparmi 5% € 130,00
€ 123,50
Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza
Risparmi 5% € 210,00
€ 199,50
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
Codice di procedura civile e disposizioni di attuazione
Risparmi 5% € 25,00
€ 23,75
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit
Risparmi 5% € 170,00
€ 161,50
Ricorso civile per cassazione
Risparmi 5% € 59,00
€ 56,05
Codice di procedura penale commentato
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Gli organi nel vigente codice della crisi d'impresa
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00