Nessun reato per chi falsifica un assegno bancario non trasferibile: le ragioni delle SSUU

Con la sentenza n. 40256 del 2018, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di "non trasferibilità" rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 c.p. (rubricato "Falsità in scrittura privata" ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 7 del 2016) e non in quella - differente della "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito" (di cui all'art. 491 c.p., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016.

La soluzione

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile.

I precedenti

Cassazione penale, sezione V, sentenza 13 marzo 2017, n 11999

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

Cassazione penale, sezione V, sentenza 6 luglio 2017, n. 32972

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non è più soggetta a sanzione penale.

Cassazione penale, sezione II, sentenza 24 luglio 2017, n. 36670

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l'incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell'impiegato della banca e dell'istituto da questi rappresentato.

Il caso e la questione di diritto

I giudici di legittimità, seconda sezione, erano stati chiamati ad esaminare un caso nel quale l’imputato era stato giudicato, tra l’altro, per falsificazione di un assegno bancario non trasferibile.

Avverso la decisione del giudice di merito era stato proposto ricorso dal difensore, che aveva sostenuto la avvenuta depenalizzazione del fatto in forza della legge n. 7 del 15 gennaio 2016. Il Procuratore generale, nella propria requisitoria, aveva al contrario sostenuto che la fattispecie della falsificazione dell'assegno bancario, ancorché non trasferibile, non risultava fosse stata depenalizzata.

Il Collegio aveva preso atto che la questione da affrontare riguardava il quesito di diritto se la falsità commessa su un assegno bancariomunito della clausola di "non trasferibilità"rientrasse nella fattispecie descritta dall'art. 485 c.p., rubricato "Falsità in scrittura privata" ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del decreto legislativo n. 7 del 2016, o in quella della "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito", di cui all'art. 491 c.p., come riformulato dal medesimo decreto legislativo.

La sezione aveva evidenziato che in merito sussistevano due diversi orientamenti all’interno delle sezioni semplici della Suprema Corte.

Conseguentemente la sezione aveva ritenuto, con ordinanza del 7 marzo 2018, depositata il 9 maggio 2018, che fosse indispensabile un intervento delle Sezioni Unite per vedere affrontata la questione: “Se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di "non trasferibilità" rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 c.p. (rubricato "Falsità in scrittura privata" ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 7 del 2016) e non in quella - differente della "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito" (di cui all'art. 491 c.p., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016)».

Esigenza condivisa dal Primo Presidente Aggiunto, che, con decreto del 16 maggio 2018 aveva conseguentemente fissato l’udienza del 19 luglio 2018 per la soluzione della questione.

La giurisprudenza precedente

Un primo orientamento, seguito dalla quinta sezione, riteneva che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. operata dal citato decreto 7/2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario non trasferibile non rientrasse più tra quelle soggette a sanzione penale, permanendo la rilevanza penale del falso in titoli di credito trasmissibili per girata.

Secondo questa tesi, sebbene il legislatore, con d.lgs. n. 7/2016, nel depenalizzare il delitto di cui all'art. 485 c.p., avesse mantenuto la rilevanza penale dei falsi riguardanti i titoli di credito trasmissibili per girata (punibili a norma dell'art. 491 c.p.), la falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità non sarebbe stata riconducibile nella fattispecie di reato residuata dopo l'intervento di depenalizzazione.

A sostegno di tale opzione interpretativa veniva richiamato un risalente arresto delle Sezioni unite (n. 4 del 20/02/1971) secondo il quale la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non è punibile a norma dell'art. 491 c.p., ma ai sensi dell'art. 485 c.p. La necessaria girata per l’incasso viene così qualificata come una girata "impropria", atteso che la clausola di non trasferibilità apposta sull'assegno bancario o sull'assegno circolare, dal punto di vista civilistico, ne determina la perdita della qualità di titolo trasferibile mediante girata.

Un diverso indirizzo, sostenuto dalla seconda sezione, sosteneva che, nonostante l'abrogazione dell'art. 485 c.p. e la nuova formulazione dell'art. 491 c.p., permanesse la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non trasferibilità.

Una scelta motivata dal fatto che il titolo rimane girabile per l'incasso (c.d. girata impropria), con la conseguenza che può indurre in errore l'impiegato della banca e l'istituto da questi rappresentato. In proposito si aggiunge che la nuova disposizione dell'art. 491 c.p. non distingue tra un tipo di girata ed un'altra; né nei lavori preparatori alla modifica normativa si rinviene la volontà del legislatore di depenalizzare di fatto la maggior parte dei falsi in assegni, atteso che a seguito della Legge di Stabilità del 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), tutti gli assegni per un importo superiore ad euro 1000 devono obbligatoriamente essere dotati di clausola di non trasferibilità.

Nella propria ordinanza di rimessione il Collegio osservava, inoltre, che rispetto al momento in cui intervenne la citata pronunzia del 20 febbraio 1971 delle sezioni unite il sistema della circolazione degli assegni bancari è radicalmente mutato, in quanto la negoziazione di assegni non trasferibili costituisce l'ipotesi più diffusa e ricorrente, essendo intervenuta una radicale modifica nelle forme di pagamento a mezzo assegni bancari.

Ancora, veniva evidenziato il frequente ricorso, nella prassi dei rapporti cartolari, alla girata in bianco, che, pur come anomala forma di circolazione del titolo tra soggetti ulteriori rispetto all'emittente e al prenditore, andrebbe ricompresa nella nozione di trasmissibilità per girata di cui all'art. 491 c.p., nella misura in cui la norma non la esclude espressamente.

La decisione delle sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che una pluralità di ragioni portassero a condividere il primo dei riportati orientamenti, ovvero quella della avvenuta totale depenalizzazione del fatto in esame.

La preliminare osservazione della Corte è che la clausola di non trasferibilità dell'assegno bancario, circolare, postale, ha mutato la propria posizione nel corso del tempo, e ciò a seguito di una serie di specifici interventi normativi sulla cd. disciplina antiriciclaggio, a cominciare dal D.L. 3 maggio 1991, n.143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n.197.

Al momento attuale, a seguito del quadro normativo delineatosi con la entrata in vigore il 4 luglio 2017 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, sussiste il divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 3.000,00; così come resta il limite di 999,99 per l'emissione di assegni senza causa di non trasferibilità. Di conseguenza la clausola di non trasferibilità risulta presente per gli assegni che presentano un minimo riscontro economico.

Da qui il mutamento della clausola cui si faceva cenno in precedenza, atteso che ora non è più possibile affermare che scopo della clausola sia quello di dare un'assoluta sicurezza del pagamento al prenditore, giacché scopo di questa è piuttosto quella di impedire la libera circolazione dell'assegno nel quadro di riferimento delineato dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio.

Non vi dubbio, si aggiunge in motivazione che l'apposizione della clausola di non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del prenditore, e ciò non muta per la girata ad un banchiere per l'incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere, ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.

Diversamente, afferma la Corte, la ratio della tutela dell'art. 491 c.p., rimasta invariata, è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, ed idoneo a pregiudicare l'affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo.

La soluzione proposta è, del resto, coerente con una lettura civilistica degli effetti della girata.

Ai sensi dell'art. 2011 c.c. "la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo", mentre la girata al banchiere per l'incasso, che implica un semplice mandato a riscuotere, non trasferisce al giratario né la proprietà del titolo né una legittimazione propria.

Ribadito come la ratio di tutela dell'art. 491 c.p. sia strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto, le Sezioni Unite sottolineano che il legislatore ha così posto la propria attenzione sulla libera e corretta circolazione del diritto cartolare tra il pubblico, e non già al (limitato) "transito" del titolo tra istituti di credito, né tantomeno a forme irregolari di circolazione di assegni non trasferibili.

Una scelta di politica di decriminalizzazione che comporta un arretramento del diritto penale, e la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell'onore e de patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno. In questi casi la sanzione pecuniaria civile assume le veci della sanzione penale in precedenza comminata ed è, al pari di questa, di carattere punitivo, volta cioè alla prevenzione generale di comportamenti lesivi di determinati interessi.

In considerazione di queste considerazioni di sistema la Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale: "La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile".

Riferimenti normativi:

Art. 485 c.p.

Art. 491 c.p.

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