Avvocati: il compenso per la fase di trattazione è dovuto anche in assenza di istruttoria

La statuizione che esclude il compenso per la fase di trattazione, perché non sono state espletate prove orali e non é stata disposta CTU, viola il disposto dell'articolo 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande. E’ quanto si legge nell’ordinanza n. 4698 del 18 febbraio 2018 della Cassazione.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. I, 9 ottobre 2015, n. 20289

Difformi:

Non si rinvengono precedenti

L'avv. A.A.C. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Agrigento che, dopo aver accolto l'opposizione da costei proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l'attività difensiva espletata in favore della sig.ra R.B., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la formula "nulla per le spese".

In particolare, con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente impugna la quantificazione del compenso effettuata dal tribunale, lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. in relazione all'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014 nonché l'omesso esame di fatto decisivo, laddove il tribunale ha negato il compenso per l'intera fase istruttoria e di trattazione, benché sussistesse il requisito delle plurime memorie per parte, nonché per aver erroneamente valutato il pregio dell'attività difensiva espletata dall'avvocatessa in favore di R.B..

Il secondo mezzo appare fondato limitatamente alla statuizione che ha escluso il compenso per la fase di trattazione, perché non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU.

Tale affermazione viola il disposto dell'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio dovrà accertare se siano state o meno effettuate.

L'ulteriore doglianza svolta nel motivo, concernente la concreta quantificazione del compenso dell'attività della professionista, va, invece, disattesa, non essendo censurabile in sede di legittimità una liquidazione compresa nei limiti dei criteri fissati dalla legge.

Né - contrariamente a quanto sostenuto nella memoria illustrativa della ricorrente - può a costei riconoscersi l'interesse ad impugnare l'affermazione dell' ordinanza con cui il tribunale, per giustificare la liquidazione del compenso dell'odierna ricorrente in prossimità dei minimi tariffari, ha giudicato la sua attività defensionale di "non particolare pregio", svolgendo una serie di rilievi critici sulle difese dalla stessa sviluppate in favore di R.B. L'insindacabilità della decisione del giudice di merito sulla liquidazione (entro i limiti di tariffa) delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa implica, infatti, che la eventuale erroneità della relativa motivazione non potrebbe comunque condurre alla cassazione della stessa; donde l'evidenziata assenza di interesse all'impugnazione.

Esito del ricorso

Cassa, con rinvio, il provvedimento del Tribunale di Agrigento, depositato il 4 aprile 2017

Riferimenti normativi

Art. 4, comma 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

Art. 91 c.p.c.

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