Per la Cassazione il medico chirurgo e l’odontoiatra pari non sono

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, commette esercizio abusivo della professione il laureato in medicina e chirurgia che, pur avendo conseguito due master specialistici all'esito di una poderosa attività tecnico-pratica, esegua interventi di odontostomatologia (visite, estrazioni, otturazioni, applicazione a fissaggio di capsule ed implantologia) senza essere iscritto all’Albo, istituito con legge n. 409 del 1985, di coloro che sono abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra; ne consegue che il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell'odontoiatra, in astratto condivise anche dalla formazione del laureato in Medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatologia o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali non può comunque spingersi ad affermare l'esistenza di un complessivo sistema che, diretto ad esautorare quello plurifonte delineato, funzionale al riconoscimento di una identità di effetti (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2691).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen., Sez. 6, n. 24622 del 9/06/2010

Difformi

Non vi sono precedenti citati

Interessante sentenza quella qui esaminata con in cui la Corte di Cassazione si sofferma sulla questione della configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione di odontoiatra da parte del medico chirurgo che, pur avendo frequentato appositi percorsi professionali che lo hanno portato ad acquisire un’elevata specializzazione nella materia, non sia tuttavia iscritto all’Albo degli odontoiatri, istituito con la legge del 24 luglio 1985, n. 409. I Supremi Giudici in una fattispecie in cui la Corte di appello aveva confermato, per quanto qui di interesse, il giudizio del primo giudice sulla penale responsabilità di un medico chirurgo per il reato di cui all'art. 348 c.p., per aver esercitato la professione di odontoiatra pur non essendo egli iscritto al relativo albo istituito con legge n. 409 del 1985 e neppure godendo, per aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia nell'anno 2007, della disciplina transitoria che consentiva ai laureati in Medicina e Chirurgia l'esercizio della professione di odontoiatra – hanno disatteso la tesi difensiva, secondo cui l’imputato non sarebbe stato privo di ogni specializzazione, avendo egli quale medico chirurgo conseguito due master, l'uno in 'Chirurgia orale' e l'altro in 'Implantoprotesi in odontostomatologia', all'esito di una poderosa attività tecnico-pratica (pari a millecinquecento ore di attività formativa), confermando la correttezza della sentenza di condanna, in quanto l'attività contestata all’imputato, laureatosi in Medicina e Chirurgia nell'anno 2007 e non specializzatosi, aveva trovato svolgimento in epoca in cui l'attività medica in ambito odontoiatrico era riservata al sanitario che, conseguita la laurea in Odontoiatria e Protesi dentale e la relativa abilitazione all'esito dell'esame di Stato, si fosse iscritto all'albo professionale, estremi di cui l’imputato difettava.

Il fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, medico chirurgo, condannato per aver esercitato, presso la struttura sanitaria di cui era amministratore e socio unico, la professione di odontoiatra pur non essendo egli iscritto al relativo albo istituito con legge n. 409 del 1985 e neppure godendo, per aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia nell'anno 2007, della disciplina transitoria che consentiva ai laureati in Medicina e Chirurgia l'esercizio della professione di odontoiatra. In particolare, la Corte d’appello aveva concluso nel senso che la condotta posta in essere dall'imputato non si era tradotta in un mero apporto chirurgico all'interno di un'attività di équipe in cui operavano, di volta in volta, anche i laureati in odontoiatria appartenenti alla struttura sanitaria dal primo amministrata, e che il mero superamento, all'interno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, dell'esame di odontostomatologia non legittimasse il sanitario agli interventi contestati (visite, estrazioni, otturazioni, applicazione a fissaggio di capsule ed implantologia).

Il ricorso

Contro la sentenza proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione il medico, in particolare, per quanto qui di interesse, sostenendo che questi non sarebbe stato privo di ogni specializzazione, avendo egli quale medico chirurgo conseguito due master, l'uno in 'Chirurgia orale' e l'altro in 'Implantoprotesi in odontostomatologia', all'esito di una poderosa attività tecnico-pratica (pari a millecinquecento ore di attività formativa), non avendo peraltro la Corte di appello fornito risposta alla deduzione difensiva circa la ragione di un'abilitazione concessa dall'ordinamento a partecipare a complessi e severi percorsi di formazione ad un medico chirurgo poi sanzionato per violazione dell'art. 348 c.p..

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha confermato il giudizio di responsabilità dei giudici di merito, ritenendo erronea la tesi difensiva.

Sul punto, al fine di una migliore intelligibilità della questione, si osserva quanto segue.

A seguito dell'approvazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee del 27 luglio 1978, direttiva 78/686/CEE -concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi- e direttiva 78/687/CEE - con il d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 315 ha trovato istituzione il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Con la legge del 24 luglio 1985, n. 409, titolata 'Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee' ed i successivi provvedimenti - la legge 31 ottobre 1988, n. 471 ed il d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386-, in organica attuazione della normativa comunitaria, si stabilisce che la professione di odontoiatra venga esercitata «da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato» (art. 1 come modificato dall'art. 13 della legge 3 febbraio 2003, n. 14; artt. 2, comma 1, e 3 cit.) e viene definita la materia di competenza della nuova figura sanitaria come comprensiva delle «attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche» (art. 2, comma 1, I. n. 409 cit.). Vige un generale regime di incompatibilità tra iscrizione all'albo degli odontoiatri e l'iscrizione ad altri albi professionali (art. 4, comma 3) e si riconosce facoltà di iscrizione a peculiari categorie di medici (art. 4, comma 2; art. 20, comma 1) tra i quali rientrano i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che abbiano iniziato la formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980 o dopo detta data ed entro quella del 31 dicembre 1984, avendo superato la prova attitudinale prevista dal d.lgs. n. 386 del 1998 o trovandosi in possesso dei diplomi di specializzazione indicati nell'art. 19, comma 3, e nell'art. 20, comma 1, lett. b) (odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia). Tanto premesso, la sentenza qui commentata, dopo aver dato atto degli interventi del Giudice comunitario per riallineare la disciplina italiana alle direttive comunitarie in materia, ha ricordato che è oggi riconosciuta dalla legge n. 409 citata, la possibilità di esercitare l'odontoiatria, previa iscrizione all'Albo degli odontoiatri con mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, alle seguenti categorie di sanitari: a) i medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) i medici chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che abbiano superato le prove attitudinali per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al d.lgs. n. 386/1998; c) i medici chirurghi specialisti in campo odontoiatrico (Odontoiatria e protesi dentaria; Chirurgia odontostomatologica; Odontostomatologia; Ortognatodonzia) immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984- 85 ed esonerati dalle prove di cui alla lettera b) (v. anche Cass. pen., Sez. 6, n. 24622 del 09/06/2010, S., Ced Cass. 248005).

Ed allora, hanno concluso i Supremi Giudici, si ha che l'attività contestata all’imputato, laureatosi in Medicina e Chirurgia nell'anno 2007 e non specializzatosi, aveva trovato svolgimento in epoca in cui l'attività medica in ambito odontoiatrico era riservata al sanitario che, conseguita la laurea in Odontoiatria e Protesi dentale e la relativa abilitazione all'esito dell'esame di Stato, si fosse iscritto all'albo professionale, estremi di cui egli difettava.

Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.

Lgge 24 luglio 1985, n. 409Lgge 24 luglio 1985, n. 409

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