Penale

Possibile estradare in Brasile un cittadino italiano se in Italia è solo indagato per lo stesso fatto

Pronunciandosi su un ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica federale del Brasile al fine del perseguimento di una donna per i reati di di aggressioni fisiche, minacce e maltrattamenti commessi nei confronti di una domestica in Italia e in Brasile, la Corte di Cassazione (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 4 gennaio 2017, n. 386) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui sussisteva la condizione ostativa prevista dal combinato disposto dell'art. 705 c.p.p. e dell'art. 3 del Trattato di estradizione tra Italia e Brasile, essendo l'estradanda indagata in Italia per gli stessi fatti, oggetto della domanda estradizionale -, ha affermato che in materia estradizionale, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare.

Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’estradizione è l’istituto attraverso il quale uno Stato consegna (estradizione passiva) un individuo presente sul suo territorio a un altro Stato che ne abbia fatto richiesta (estradizione attiva), al fine di dare esecuzione a una pena detentiva (estradizione esecutiva) o a un processo (estradizione processuale). L’estradizione si configura come uno strumento di cooperazione internazionale nel settore penale ed è regolata prevalentemente da norme di diritto internazionale pattizio. Si tratta per lo più di trattati bilaterali, anche se di recente sono state concluse convenzioni multilaterali per introdurre normative uniformi in materia. Clausole estradizionali sono inoltre contenute in accordi multilaterali destinati a reprimere crimini particolarmente gravi (genocidio, terrorismo e altri: Crimini internazionali) sulla base del principio aut dedere aut iudicare. In via generale, ai fini dell’estradizione passiva il principio della doppia incriminazione stabilisce che il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori. Il principio del ne bis in idem garantisce invece l’unicità della punizione per un medesimo fatto.

Nell’ordinamento italiano l’estradizione è regolata da fonti eterogenee e di diverso rango. Rilevano, in primo luogo, i trattati ratificati dall’Italia, e, in secondo luogo, le disposizioni costituzionali (art. 10, comma 4, e 26 Cost.) che vietano l’estradizione del cittadino e pongono limiti all'operatività di questo istituto sia in relazione al tipo di reato per cui l'estradizione è stata richiesta – sancendo il divieto di estradizione dello straniero e del cittadino per i reati politici –, sia in relazione al trattamento sanzionatorio, escludendo l’estradizione per i reati puniti dallo Stato richiedente con la pena di morte (poiché l’art. 27 Cost. ammette il ricorso a questa sanzione solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra). In terzo luogo, vi sono le norme ordinarie contenute nel codice penale (art. 13) e nel codice di procedura penale (artt. 696-722). In particolare, secondo il principio di specialità, ex art. 699 e 721 c.p.p., si esclude, sia per l’estradizione attiva, sia per quella passiva, che si possa procedere senza il consenso dello Stato estradante contro l’estradato per fatti anteriori e diversi da quelli per il quale è stata concessa l’estradizione, o applicare misure diverse da quelle indicate nel provvedimento. Il principio di sussidiarietà (art. 705 c.p.p.) si fonda invece sulla prevalenza della giurisdizione dello Stato di rifugio, che ha la facoltà di rifiutare l’estradizione qualora sia possibile iniziare o sia già pendente un procedimento penale, ovvero sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. A livello comunitario, infine, in materia di estradizione è stata adottata nel 2002 la decisione quadro sul «mandato d’arresto europeo», che disciplina le procedure di consegna di persone ricercate tra gli Stati membri dell’Unione Europea (l’Italia vi ha dato attuazione con l. n. 69/2005).

Tanto premesso, nel caso in esame l’imputata era ricercata dalle autorità giudiziarie brasiliane che ne avevano ordinato l'arresto perché, in concorso con il marito, avrebbe sottoposto la domestica assunta in Brasile ad un crescendo di vessazioni fisiche e morali, anche a scopo sessuale, durate otto mesi, sino a quando quest’ultima era riuscita a far rientro in patria. La Corte di appello dava atto che, oltre alla testimonianza della persona offesa, erano state acquisite in Brasile le testimonianze dei parenti della donna e di altri testi, a conoscenza dei fatti, oltre ai referti medici in ordine alle lesioni subite; e che per i fatti oggetto della domanda estradizionale erano in corso indagini penali in Italia. Alla luce della documentazione trasmessa a corredo della domanda, la Corte d’appello riteneva soddisfatto il requisito della gravità indiziaria richiesto dal codice di rito, in quanto erano stati chiariti i motivi e indicate le fonti di prova per i quali le condotte delittuose erano attribuibili all'estradanda. La medesima Corte non assegnava rilevanza ostativa alla circostanza che il reato fosse stato commesso nello Stato, trattandosi di motivo facoltativo di rifiuto di competenza del Ministro della Giustizia, al pari di quello della «sospensione della custodia cautelare a soddisfatta giustizia».

L’imputata, ricorrendo in Cassazione, chiedeva l'annullamento del provvedimento in particolare dolendosi della mancata applicazione della condizione ostativa prevista dal combinato disposto dell'art. 705 c.p.p. e dell'art. 3 del Trattato di estradizione tra Italia e Brasile, essendo l'estradanda indagata in Italia per gli stessi fatti, oggetto della domanda estradizionale.

La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso, in particolare rilevando che l'art. 3 del Trattato citato prevede il rifiuto dell'estradizione «se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale [...] dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta». Tale motivo di rifiuto, ricorrente in tutti i trattati di estradizione vigenti in Italia (cfr., negli stessi termini, il Trattato con il Perù del 2004), si correla tra l'altro alla condizione ostativa all'estradizione, contenuta nell'art. 705, comma 1, c.p.p., della circostanza che sia «in corso procedimento penale» nello Stato per lo stesso fatto nei confronti dell’estradando., requisito che secondo la Cassazione presuppone che nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, sia stata esercitata l'azione penale ovvero sia stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare (Cass. pen., Sez. 6, n. 38850 del 18/09/2008, R., in CED Cass. 241262; Cass. pen., Sez. 6, n. 21351 del 17/05/2002, S., in CED Cass. 222030; in senso conforme, con riferimento ad una estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù, ai sensi del Trattato bilaterale del 2004, Cass. pen., Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, P.M., in CED Cass. 256565). Nel caso in esame, tale condizione non sussiste, avendo la stessa Cassazione proceduto alla diretta verifica, con il disposto rinvio dell'udienza, dello status del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica per i fatti oggetto della domanda estradizionale: risultava infatti che il P.M., che aveva proceduto all'iscrizione exart. 335 c.p.p. a seguito della notitia criminis contenuta nella domanda estradizionale, avesse al momento soltanto promosso una rogatoria (allo stato ancora priva di risposta) per acquisire dalle autorità giudiziarie del Brasile la documentazione probatoria per verificare se ci fossero le condizioni per procedere contro la stessa in Italia.

Da qui dunque il rigetto del ricorso.

La decisione in sintesi
Precedenti giurisprudenziali:

Cass. pen., Sez. 6, 18/09/2008 n. 38850

Cass. pen., Sez. 6, 17/05/2002 n. 21351

Cass. pen., Sez. 6, 28/05/2013 n. 26290

Riferimenti normativi:

Art. 705 c.p.p.

Trattato estradizione Italia - Brasile 17/10/1989

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso penale per cassazione
Risparmi 12% € 65,00
€ 57,00
Commentario breve al Codice penale
Risparmi 5% € 250,00
€ 237,50
Diritto penale e processo
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Codice di procedura penale commentato
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
eBook - Riforma Cartabia
€ 19,90
Organismo di Vigilanza
Risparmi 5% € 90,00
€ 85,50
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Prova scientifica e processo penale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Codice penale commentato
Risparmi 30% € 290,00
€ 203,00
La Diffamazione
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
Procedura Penale
Risparmi 30% € 92,00
€ 64,40
I reati urbanistico-edilizi
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell'attività investigativa
Risparmi 30% € 34,00
€ 23,80
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01)
Risparmi 30% € 57,00
€ 39,90
Diritto penale delle società
Risparmi 30% € 120,00
€ 84,00
Ordinamento penitenziario commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Le invalidità processuali
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Misure di prevenzione
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Trattato di diritto penale - Parte generale Vol. III: La punibilità e le conseguenze del reato
Risparmi 30% € 95,00
€ 66,50