In vigore il c.d. “correttivo” del Jobs Act

Con il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) è stato approvato il decreto correttivo del “Jobs act”, che è l’espressione sintetica per definire gli otto decreti legislativi approvati dal governo Renzi nel 2015 per dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 183 del 2014.

Si tratta di un intervento che contiene un insieme di previsioni eterogenee, senza intaccare il nucleo duro delle disposizioni del 2015 (in materia di tipologie contrattuali e, soprattutto, di licenziamenti), ma il cui filo conduttore ha prevalentemente a che fare con il mercato del lavoro. Si tratta, all’evidenza, di un terreno accidentato e su cui si sono cimentati, senza grandi successi, tutti i governi succedutisi almeno negli ultimi due decenni sia per quanto attiene alle cc.dd. politiche attive (promozione dell’occupazione) sia quanto ai profili più tradizionali legati al sostegno alla disoccupazione (o all’inoccupazione).

A parte le misure a carattere istituzionale [mutamento di denominazione dell’Isfol che diviene Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) ed una migliore precisazione delle competenze dell’Anpal] in tema di ammortizzatori sociali sono previste diverse novità.

In primo luogo si prevede che, per lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI possa essere incrementata di un mese, in presenza di talune condizioni particolarmente sfavorevoli per tali lavoratori (v. l’art. 2, comma 1, lett. E).

Inoltre si introduce un ampliamento per il 2016 delle risorse finanziarie non spese (fino al 50%) che regioni e province autonome potranno impiegare per concedere ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa le medesime risorse potranno essere da tali enti destinate ad interventi di politica attiva (art. 2, comma 1, lett. F, punto 1).

Ancora, per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia, si prevede un aumento del finanziamento destinato alla copertura della CIGS (di cui all’art. 44, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. n. 148/2015). Infine, con riguardo alle imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate, si inserisce un nuovo comma (11 bis) all’art. 44, D.Lgs. n. 148/2015, con la previsione secondo cui una ulteriore prestazione di integrazione salariale possa essere autorizzata per non più di dodici mesi. La misura è condizionata alla presentazione di un piano di recupero occupazionale, con percorsi di politica attiva del lavoro, concordati con le regioni (v. l’art. 2, comma 1, lett. F, punto 3).

Con riferimento alla riduzione contributiva prevista, in talune situazioni, per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale (art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, convertito con L. 608/1996) si prevede che, in presenza di un accordo sottoscritto in sede governativa entro il 31 luglio 2015 vi sia la possibilità di ottenere la reiterazione della riduzione per una durata (comunque non superiore a 24 mesi) determinata da una commissione apposita istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1, lett. d, punto 2).

Quanto ai contratti di solidarietà “difensivi” (disciplinati da ultimo dall’art. 2, D.Lgs. n. 148/2015), si prevede che possano, in talune situazioni, essere trasformati in “espansivi” in modo da favorire la crescita degli organici e l’inserimento di competenze più nuove e aggiornate.

Con riguardo al lavoro delle persone con disabilità si interviene sul D.Lgs. n. 151/2015 e sulla Legge n. 68/1999; le principali novità sono le seguenti:

a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 %;

b) si associa l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge del 1999 (violazione obbligo di invio del prospetto informativo e mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) si prevede che gli importi delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 1, (violazione obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro.

Alla disciplina antifraudolenta vanno iscritti infine i provvedimenti riguardanti il lavoro accessorio e le dimissioni.

Quanto al primo, come è noto disciplinato dall’art. 49, D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore delegato istituisce un meccanismo di piena tracciabilità dei voucher con la evidente finalità di ridurre i fenomeni di abuso, spesso segnalati. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono al lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o e-mail, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono invece tenuti a comunicare, coi medesimi termini e modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione di tali obblighi di comunicazione, la sanzione applicabile è la medesima prevista per il lavoro intermittente (sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione: v. l’art. 1, comma 1, lett. b).

Sulla materia delle dimissioni con procedura telematica (disciplinata dall’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015), nel nuovo decreto si recepisce quanto già previsto con la circolare ministeriale 12/2016, ribadendosi l’esclusione dei rapporti di pubblico impiego dal campo di applicazione della nuova disciplina. Inoltre, si estende ai consulenti del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro il potere di trasmissione, per conto del lavoratore, degli appositi moduli ministeriali, in precedenza attribuito solo a patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

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