Amministrativo

Alunno disabile, effettività del diritto all’istruzione e riparto di giurisdizione

Le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno in favore degli alunni disabili, ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del PEI, sono affidate alla cognizione del Giudice Amministrativo.

Il fatto

Il Consiglio di Stato nella decisione in esame interviene sul tema della effettività dell’istruzione scolastica in favore degli alunni disabili.

La vicenda si origina dal provvedimento (già impugnato innanzi al Giudice Amministrativo di prime cure) con cui un Istituto scolastico ha riconosciuto a due fratellini disabili un sostegno per undici ore ad entrambi e non già, in ragione della gravità del quadro clinico, un insegnante con un rapporto uno ad uno.

Da parta sua il Tribunale amministrativo, adito in primo grado, ha rigettato il ricorso sul rilievo che l’atto impugnato fosse inerente all’anno scolastico successivo e giusta l’assenza del piano educativo individualizzato (PEI), non ancora adottato.

Parte ricorrente in primo grado, proponendo l’atto di appello, ha invece evidenziato l’attualità della lesione non avendo l’Istituto scolastici tenuto in debito conto le esigenze dei minori.

La decisione del Consiglio di Stato

Intervenuto su tale delicata questione il Consiglio di Stato non ha mancato di evidenziare, in primis,

come il diritto all’istruzione del minore disabile sia da ascrivere al rango dei diritti fondamentali, da garantire con rigore e con effettività anche in adempimento a precisi obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18).

Non solo. Altre referente normativo di primissimo rilievo è dato dalla stessa Carta Costituzionale i cui artt. 34 e 38, commi 3 e 4, sono norme che pongono, nella materia de qua, principi non seriamente derogabili.

In altre parole, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa: «l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317).

Il Legislatore ordinario, da parte sua, non ha mancato di intervenire dettando all’art. 12, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) una serie di principi fondamentali che si possono così, in via di estrema sintesi, riportare:

- garanzia del diritto all'educazione e all'istruzione del disabile;

- sviluppo delle potenzialità della persona disabile;

- irrilevanza, quanto all’esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione, delle difficoltà di apprendimento;

- formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI);

- sviluppare le possibilità di recupero e sostenere e sollecitare le capacità possedute.

Alla luce di tale quadro normato i Giudici di Palazzo Spada affrontano la sollevata eccezione del difetto di giurisdizione.

A tal fine si richiama la pronuncia resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui: 

- da un lato, quando una controversia abbia ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno e sia afferente alla fase che precede la formalizzazione del PEI, la cognizione spetta al Giudice Amministrativo; 

- dall’altro lato, le controversie afferenti alla fase di attuazione del PEI spettano alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Invero, successivamente alla definizione del piano, l'amministrazione scolastica è priva di una potestà che la autorizzi a ridimensionare il numero di ore di sostegno ivi stabilito così che l’omessa attuazione del piano integra gli estremi di una discriminazione indiretta, azionabile ai sensi della Legge n. 67/2006 e del D.Lgs. n. 150/2011 solo dinanzi al Giudice Ordinario.

Parziale riforma della sentenza impugnata

Decisioni conformi

“La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, …, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all’ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l’espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali” (Consiglio di Stato, A.P., 12 aprile 2016, n. 7).

Normativa di riferimento

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006

Artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Costituzione

Legge n. 104/1992

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