Penale

Tutte le novità della Riforma Orlando approvata dalla Camera

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonchè all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena: il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Introdotte nuove ipotesi di definizione anticipata del procedimento, modificata l'intera disciplina delle impugnazioni e delle intercettazioni.

La Camera dei Deputati ha approvato ieri in prima lettura il disegno di legge di iniziativa del Ministro della Giustizia contenente modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale ed una ampia delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Si tratta di un provvedimento articolato nei contenuti e negli strumenti con interventi: si sono toccati aspetti anche molto diversi della giustizia penale, temi pure omogenei sono oggetto di interventi sia diretti, sia con la delega; le tematiche toccate dagli interventi -spesso solo puntuali- sono le più varie.

Nella impossibilità di analizzare tutti i profili interessati dalla riforma appare necessario isolare alcuni nuclei, cercando di cogliere la “filosofia” dell'intervento normativo al di là della sola necessità di superare alcune distorsioni della disciplina urgente, ovvero di introdurre dei meri aggiustamenti formali.

Introduzione e da rimodulazione di alcune ipotesi di definizione anticipata del procedimento

Nel ddl sono contenute una nuova ipotesi di estinzione del reato per condotte riparatorie e anche una riscrittura dei riti del patteggiamento e del giudizio abbreviato, mentre sembra essere stata superata l'ipotesi dell'introduzione dell'ipotesi della richiesta di condanna da parte dell'imputato.

L'ipotesi riformatrice sembra saldarsi con altri due riti recentemente introdotti: quello della sospensione e messa alla prova e quello della definizione per improcedibilità in ragione della tenuità del fatto. Nell'intento di decongestionare il carico processuale, nella ritenuta impossibilità di realizzare una significativa depenalizzazione e di introdurre la discrezionalità dell'azione penale, si prevede di reintrodurre il concordato sui motivi e sulla pena in appello, nonché di definire il procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

Il legislatore cerca di perseguire, oltre a quello già indicato del decongestionamento giudiziario, anche obiettivi indiretti, fra questi: alleggerimento dei dibattimenti, durata ragionevole dei processi, riduzione dell'affollamento penitenziario.

Non mancano, in relazione ad alcuni di questi percorsi, anche obiettivi più ambiziosi: il passaggio da una giustizia punitiva ad una riparativa; la vocazione mediativa e conciliativa tra imputati e vittime; l'adesione al percorso sanzionatorio, anche alternativi allo strumento più rigoroso.

Disciplina delle impugnazioni

Sotto il profilo della razionalizzazione si può, infatti, indicare la rinnovata disciplina delle nullità del procedimento di archiviazione che sarà deducibile davanti alla corte d'appello; le modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze di non luogo procedere per le quali si prevede la reintroduzione dell'appello e l'eliminazione del ricorso della persona offesa costituita parte civile, l'attribuzione alla corte d'appello della competenza in tema di rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter c.p.p. attraverso la sostituzione con l'art. 629-bis c.p.p.

Si punta, quindi, a decongestionare il lavoro del Supremo Collegio e, nella stessa logica, si inseriscono la già ricordata reintroduzione del concordato in appello sui motivi e sulla pena, la più generale direttiva della delega ove si prevede di fissare la ricorribilità per cassazione per violazione di legge sia della doppia conforme di proscioglimento, sia delle sentenze d'appello del procedimento davanti al giudice di pace; l'eliminazione della possibilità che il ricorso in cassazione sia presentato personalmente dalla parte ex art. 613, comma 1, c.p.p.

Alla riferita finalità, sono tese le previsioni che modificano l'art. 610 c.p.p., consentendo uno spazio più ampio alle situazioni suscettibili di una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Alla riferita logica di disincentivazione dei ricorsi è sicuramente orientata la previsione che inasprisce sensibilmente la condanna alla cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dei ricorsi e delle domande di rimessione.

Va sottolineata la modifica dell'art. 618 c.p.p. ove si prevede al fine di rafforzare la funzione nomofilattica del Supremo collegio l'intervento delle Sezioni unite da parte di una sezione della Corte che non condivida la questione di diritto decisa dal Collegio riunito, il quale potrà fissare la questione anche d'ufficio pur in presenza di un ricorso inammissibile per una causa sopravvenuta; quella dell'art. 600, comma 1, lett. e), c.p.p., che allarga le ipotesi di annullamento senza rinvio; quella dell'art. 625-bis c.p.p. che consente alla Cassazione di rilevare d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione, la presenza d'un eventuale errore di fatto.

E', invece, conferita al Governo attraverso la delega l'intervento riformatore sui motivi e sulla pena.

I riferiti principi e criteri direttivi si saldano con la previsione della riforma relativa ai requisiti della sentenza ex art. 546 c.p.p. che, nell'intento di rendere più chiari i punti della sentenza oggetto del gravame, richiede una più chiara e strutturata articolazione della decisione in relazione ai fatti di cui all'imputazione ed alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena; alla responsabilità civile, ai fatti da cui dipende l'applicazione delle norme processuali.

Peraltro, il quadro delineato va completato con l'espressa previsione della modifica dell'art. 603 c.p.p. ove si stabilisce che in caso di appello del p.m. contro una sentenza di proscioglimento, sia disposta la rinnovazione, se l'appello è connesso a motivi legati all'attendibilità della prova dichiarativa e più in generale con la previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione può essere riconosciuta -nei casi di violazione formali- anche dal giudice a quo (art. 591 c.p.p.).

Deleghe su casellario giudiziale, ordinamento penitenziario e intercettazioni

Quanto alle deleghe, queste, oltre a quanto si è già detto con riferimento alle impugnazioni, riguardano la disciplina del casellario giudiziale, la riforma dell'ordinamento penitenziario e la disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Per quanto attiene al casellario giudiziale (indefettibile strumento aggiornato per le decisioni che devono essere assunte nei vari segmenti della giustizia penale) si prevede la necessità dell'adeguamento della sua disciplina alle modifiche intervenute in materia penale e processuale, tenuto conto della necessità di rispettare il diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Risultano finalizzati all'effettività della funzione rieducativa i principi della delega dell'ordinamento penitenziario: oltre alla semplificazione delle procedure del contraddittorio per le decisioni del magistrato o del tribunale di sorveglianza, il legislatore delegato dovrà rivedere i presupposti dell'accesso alle misure alternative, revisionare i meccanismi automatici che ostacolano l'individualizzazione del trattamento rieducativo; favorire le attività di giustizia ripartiva; valorizzare il lavoro inframurario ed i collegamenti audiovisivi esterni; disciplinare (anche in relazione alle relazioni familiari) il diritto all'affettività; ampliare il ricorso al volontariato sia dentro, sia fuori del carcere; rafforzare gli strumenti di supporto alle esigenze rieducative dei minorenni detenuti.

I principi ed i criteri direttivi in materia prevedono garanzie per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico e informatico, modellate su quelle previste per le intercettazioni, semplificazioni per l'impiego delle intercettazioni nei più gravi reati di pubblici ufficiale contro la pubblica amministrazione; garanzie a tutela della riservatezza; previsione di una udienza di selezione del materiale a tutela delle persone occasionalmente coinvolte; garanzie a tutela delle comunicazioni tra i difensori e i propri assistiti.

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